Iniziativa
delle Regioni per un'azione di concertazione da svolgersi in seno alla
Conferenza Unificata nelle materie riguardanti l'istruzione e la
Il
presente documento è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome nella seduta del 12 luglio 2006 con il dissenso
delle Regioni Lombardia e Veneto.
L'iniziativa
assunta si colloca nello spirito di dare impulso e realizzazione, con
azioni mirate, al consolidamento e al funzionamento efficace ed
efficiente degli organismi interistituzionali che in prospettiva
acquisteranno un ruolo sempre più strategico nell'adozione delle
politiche nazionali.
Le Regioni, su tutte le questioni di interesse nazionale e a maggiore ragione su quelle che riguardano l'istruzione e la
L'auspicio
è che le decisioni che spettano ai diversi soggetti costitutivi la
Repubblica, secondo i principi affermati nella Costituzione e le
responsabilità loro riconosciute, siano il più largamente coordinate e
condivise.
Premessa
La
mancata definizione di un organico assetto del ruolo e delle competenze
delle Regioni e delle Autonomie Locali sta determinando un deficit di efficienza ed efficacia decisionale che impedisce lo sviluppo di azioni di governo incisive e coerenti.
Un
non coordinato esercizio di competenze tra Stato, Regioni, Province ed
Autonomie Locali rischia, inoltre, di moltiplicare i costi
organizzativi, rendendo difficile l'adozione di interventi fondamentali
per il miglioramento del livello qualitativo del sistema di istruzione
e
E' dunque necessario affrontare le problematiche connesse all'attuazione
del Titolo V della Costituzione per adeguare l'organizzazione e il
funzionamento delle Regioni e del sistema delle Autonomie Locali, per
favorire evoluzioni utili non solo allo sviluppo del contesto
territoriale regionale ma dell'intero Paese.
Le
questioni vanno affrontate con un progetto condiviso, fondato sul
principio della leale collaborazione e con un'ampia convergenza
nell'interpretazione del vigente quadro istituzionale.
Questa
esigenza permane anche dopo il risultato del referendum del 25 giugno
che ha respinto la riforma della riforma (devoluzione) della
Costituzione.
Le
Regioni esprimono l'urgenza di un confronto, depurato dalla dialettica
maggioranza-opposizione, per avviare compiutamente il processo
attuativo del titolo V della Costituzione.
Molte
e di grande portata le azioni da intraprendere, per questo occorre
indirizzare un intenso lavoro di chiarificazione sulle competenze e
sulle funzioni delle Regioni e delle Autonomie Locali.
Non
si può rimandare di affrontare, infatti, la questione dei poteri
regionali sul tema istruzione che modificherà la gestione del sistema
di istruzione e
Occorre,
dunque, avviare la realizzazione del nuovo assetto istituzionale,
tenendo presente che gli obiettivi sono quelli del "buon governo" delle
istituzioni e dei servizi ai cittadini, della valorizzazione
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, del miglioramento della
qualità degli esiti scolastici e formativi dei giovani, del
riconoscimento del contributo del personale della scuola alla
progettazione delle politiche formative.
Riguardo
ai processi concreti connessi all'attuazione del Titolo V, occorre
considerare le opportunità offerte dalla piena applicazione dei decreti
legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997 n. 59, in particolare
del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Tali norme, per quanto antecedenti
alla revisione costituzionale del Titolo V, sono ispirate ai principi
del decentramento ed hanno trovato conferma nella legge costituzionale
del 2001, che ha ampliato le competenze e le funzioni riconosciute alle
Regioni e alle Autonomie Locali, secondo i principi di sussidiarietà e
di federalismo solidale.
Per
questi motivi e in ragione della evidente coerenza con la cultura
giuridica ispiratrice del Titolo V, è possibile affermare che la
completa attuazione del D.lgs. 112/98, i cui processi non sono stati
sostenuti e completati, costituisce un presupposto normativo da cui può
organicamente originarsi la progressiva attuazione del Titolo V, senza
dover ricorrere, per alcuni aspetti e materie, a nuovi strumenti
legislativi.
Individuazione
dei processi per un Accordo Quadro tra Stato e Regioni e per i
successivi Atti di Intesa al fine di concordare procedure di attuazione
del Titolo V della Costituzione
II
quadro costituzionale e i nuovi assetti istituzionali concorrono a
definire in modo nuovo sia il ruolo dello Stato, sia quello delle
Regioni, quali soggetti politici non solo capaci di tradurre in
politiche attive i bisogni delle singole comunità regionali, ma anche
responsabili della costruzione del quadro giuridico nazionale, nel
rigoroso rispetto del principio di unità e indivisibilità della
Repubblica.
L'iniziativa
delle Regioni è volta a dare applicazione al Titolo V, parte seconda,
della Costituzione su aspetti che, seppure correlati e intrecciati con
quelli concernenti gli ordinamenti del sistema educativo, hanno una
rilevanza generale e riguardano:
- la
distribuzione di competenze tra lo Stato, Regioni e Autonomie
territoriali e funzionali, in particolare le istituzioni scolastiche,
al fine di evitare conflitti e controversie tra soggetti istituzionali;
- il
- lo
sviluppo di orientamenti comuni nelle materie di competenza esclusiva o
primaria delle Regioni, quali, ad esempio, l'istruzione e la
- la
qualificazione delle Regioni come enti di legislazione e non di diretta
gestione, con preminenti compiti di programmazione della rete
scolastica e dell'offerta integrata di istruzione e
- il pieno sviluppo
dell'autonomia scolastica (ex D.P.R. 275/99), correlato anche alle
norme riguardanti l'autonomia didattica, finanziaria ed amministrativa
e alla necessaria revisione degli organi collegiali di istituto e
territoriali;
- il
riassetto delle articolazioni organizzative dell'amministrazione
periferica (Uffici Scolastici Regionali e CSA provinciali) del
Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) in funzione delle competenze
attribuite alle Regioni.
Altro
obiettivo dell'iniziativa delle Regioni è quello di non accreditare una
concezione che il sistema educativo possa subire una disarticolazione
sia ordinamentale sia gestionale-organizzativa, con alcuni segmenti
formativi gestiti, neppure in modo parziale o limitato, dallo Stato ed
altri dalle Regioni.
In
questo senso la progressività del processo di trasferimento delle
competenze potrà articolarsi per livelli di competenze e di funzioni
orizzontali per tutto il sistema di istruzione, al fine di evitare il
suo frazionamento gestionale in relazione a settori formativi, gradi ed
ordini di istruzione, che pertanto non devono essere attribuiti in modo
non coordinato e separato allo Stato e alle Regioni.
Si
tratta, in particolare, di dare attuazione alle previsioni
costituzionali, relative al comma terzo dell'art. 117 della
Costituzione, che riconosce alle Regioni la competenza legislativa
concorrente, tra l'altro, in materia di "istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
Competenze nazionali e regionali
Il
nuovo sistema di riparto delle competenze nazionali e regionali trova
fondamento su precisi criteri, tra i quali si ritiene opportuno
richiamarne tre fondamentali, ribaditi anche nelle decisioni della
Corte Costituzionale:
- l'ambito
territoriale di operatività costituisce la linea di demarcazione tra
norme generali e principi fondamentali. I principi fondamentali sono
stabiliti dallo Stato e costituiscono il limite entro il quale può essere esercitata la potestà legislativa concorrente delle Regioni;
- il
livello regionale ha essenzialmente la competenza sulla programmazione
della rete scolastica e sull'offerta di istruzione con la correlata
allocazione sul territorio delle dotazioni organiche del personale,
determinate e assegnate dal livello nazionale. L'Amministrazione dello
Stato continua, fino a quando le singole Regioni non si saranno dotate
di una disciplina specifica e di un apparato istituzionale, ad
esercitare la competenza della definizione delle dotazioni organiche
del personale docente delle istituzioni scolastiche non più come
titolare, ma solo per garantire la continuità del servizio scolastico
(ex sentenza C.C. n. 13/2004);
- le Regioni hanno l'unitarietà della gestione relativamente all'organizzazione e alla gestione del servizio scolastico e di
Sulla
base dei suddetti principi, per ciò che riguarda la specifica e
complessa questione della gestione del personale della Scuola, si
ritiene che possa essere assunta la seguente prospettiva giuridica e
istituzionale:
- la dipendenza giuridico-economica permane allo Stato nell'ambito di un ruolo unico nazionale del personale della Scuola;
- le
procedure di assegnazione sono svolte per ambiti provinciali dalle
Regioni, sulla base delle dotazioni organiche assegnate annualmente a
livello nazionale, della programmazione regionale della rete scolastica
e dell'offerta di istruzione e
- la valorizzazione delle relazioni sindacali sui processi di riorganizzazione degli assetti istituzionali.
Resta
fermo che le istituzioni scolastiche esercitano le competenze loro
riconosciute dal regolamento dell'autonomia, D.P.R. 8 marzo 1999 n.
275, relativamente all'impiego ottimale delle risorse professionali
loro assegnate.
Una nuova cultura per governare
II
nuovo contesto costituzionale e istituzionale ed i processi in atto
fanno emergere con tutta evidenza la necessità che tutti i soggetti
costituenti la Repubblica siano dotati di una classe dirigente formata
e capace di interpretare e governare il cambiamento.
Il
nuovo quadro richiede il superamento di una visione parziale e limitata
dell'esercizio dei compiti istituzionali di ciascun soggetto e
soprattutto impone l'attivazione di strumenti di cooperazione e di
Occorre promuovere una nuova cultura fondata sulla leale collaborazione e sul dialogo interistituzionale.
Proposta
di materie da trattare in via prioritaria per giungere ad un primo
Accordo Quadro tra Regioni e Ministero della Pubblica Istruzione
funzionale a garantire l'unitarietà del sistema e l'integrazione dei
percorsi, delle risorse e dell'offerta formativa.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 13 gennaio 2004, interpretando le disposizioni dell'articolo
138 del D.lgs. n. 112 del 1998 e dell'articolo 117 della Costituzione,
riconosce allo Stato il compito di fissare norme generali, livelli
essenziali delle prestazioni e principi fondamentali e alle Regioni,
tra l'altro, la competenza di programmazione della rete scolastica e,
di conseguenza, quella della distribuzione del personale tra le
istituzioni scolastiche, competenza strettamente connessa alla
precedente.
Le Regioni pertanto si propongono - nell'ambito delle norme vigenti, della Sentenza citata e
dell'art. 28, comma 4, del D.lgs n. 226/05 - di avviare la graduale
predisposizione di norme legislative coerenti alle nuove competenze e
di una struttura organizzativa autonoma.
Tale struttura regionale, al fine di realizzare una migliore distribuzione e utilizzazione delle risorse e
di evitare inutili aggravi di spesa, dovrà essere costituita tramite il
trasferimento del personale e delle strutture dell'attuale
organizzazione periferica del MPI (Ufficio scolastico regionale e CSA
provinciali) che deve progressivamente essere integrata nella struttura
regionale. Le Regioni, in tale ottica, potranno avvalersi, in via
transitoria e sulla base di appositi accordi con il Ministero, delle
strutture periferiche del MPI, fino alla loro completa riorganizzazione.
Dare
pratica attuazione alla Sentenza della Corte Costituzionale sopra
citata assume le caratteristiche non tanto di un mero passaggio di
funzioni e consegne, quanto piuttosto di un processo graduale. In
un'ottica di continua e funzionale collaborazione tra le strutture
periferiche dello Stato, in vista del loro trasferimento alle Regioni,
tale processo deve consentire all'Amministrazione regionale di assumere
le competenze finora svolte dallo Stato, assicurando al contempo la
continuità dell'efficiente ed efficace gestione del servizio
scolastico, a tutela dei diritti degli studenti e delle famiglie.
Le
Regioni, consapevoli della rilevanza nazionale delle questioni
derivanti dall'attuazione del novellato articolo 117 Cost., assumono
l'iniziativa per giungere ad un primo Accordo Quadro
tra le Regioni, il Ministero della Pubblica Istruzione e il
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri da concludere in sede di
Conferenza Unificata, con il quale sono individuate modalità e tempi
per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e
strumentali, necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
assegnati alle Regioni ed agli Enti locali nell'ambito del sistema
educativo d'istruzione e
L'Accordo Quadro si rende indispensabile prima di giungere ad Intese,
tra singole Regioni e il Ministero della Pubblica Istruzione, volte a
tradurre con concreti atti l'avvio di relazioni fondate sulla leale
collaborazione e sul dialogo interistituzionale al fine di realizzare
sul territorio le condizioni adeguate ad interpretare i bisogni
formativi e a predisporre coerenti modalità , strumenti e servizi per
soddisfarli, propedeutiche alla predisposizione degli interventi
legislativi e all'adeguata organizzazione istituzionale.
A) Coordinamento ai fini della distribuzione delle risorse professionali
- Risorse professionali
In
sede di Accordo Quadro tra il MPI e le Regioni, sono stabiliti i
criteri in base ai quali sono assegnate le risorse umane che
costituiscono l'organico del personale dirigente, docente e ATA del
sistema educativo di istruzione e
Le
Regioni, una volta determinate e assegnate dal livello nazionale le
risorse professionali ripartite per singoli contesti regionali,
procedono alla determinazione dei criteri di assegnazione del personale
alle istituzioni scolastiche relativamente alla scuola dell'infanzia,
al primo ciclo di istruzione e al secondo ciclo di istruzione. I
criteri terranno conto delle caratteristiche dei territori, dei
fabbisogni di
Sui
processi di riorganizzazione saranno sentite le OO.SS. rappresentative
delle categorie di personale interessato, anche al fine della piena
valorizzazione delle risorse professionali e per favorire la loro
partecipazione.
Le
Regioni esercitano le funzioni attribuite nel rispetto delle norme che
disciplinano attualmente il rapporto di lavoro dei dirigenti
scolastici, dei docenti e del personale ATA e dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro.
- Programmazione dell' offerta formativa
Le
Regioni, in relazione alle proprie competenze organizzatorie sulla
determinazione della rete scolastica, provvederanno alla pianificazione
territoriale delle istituzioni scolastiche autonome, procedendo a
periodiche modifiche del piano di dimensionamento delineato in prima
attuazione dal D.lgs. 233 del 1998, a norma dell'articolo 21 della
Legge n. 59/97. Le Regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni in
materia di programmazione dell'offerta formativa, procederanno alla
determinazione e all'attribuzione alle singole Istituzioni scolastiche
autonome delle diverse tipologie di percorsi di istruzione e
A
tal fine, nell'Accordo Quadro, il MPI e le Regioni si impegnano allo
scambio di tutti i dati, in possesso di tutte le amministrazioni,
funzionali alla gestione delle dotazioni organiche relative ai
dirigenti scolastici, ai docenti e al personale ATA nonché quelli
relativi alla frequenza degli studenti. Misure opportune saranno
adottate per il reperimento, la gestione e l'utilizzazione dei dati,
che saranno acquisiti in relazione alle disposizioni di legge sulla
costituzione dell'anagrafe informatizzata degli studenti.
- Strutture e servizi funzionali allo svolgimento delle competenze da parte delle Regioni e degli Enti Locali
Le
competenze sull'organizzazione della rete scolastica e sulla
distribuzione delle risorse professionali trasferite alle Regioni
comportano, per il loro concreto esercizio, la necessità di avviare
l'applicazione delle norme sul passaggio alle Regioni del personale
amministrativo statale. Tale processo richiede l'individuazioni di
criteri concordati per la determinazione delle quote e dei profili
professionali, nel rispetto dei CCNL e nell'ambito di proficue
relazioni sindacali.
Le
Regioni e il MPI assicurano la loro piena collaborazione per rendere
più¹ efficaci i rapporti e per garantire l'erogazione di servizi di
supporto e sostegno, ad elevato livello qualitativo, alle istituzioni
scolastiche autonome, anche collegate in rete, al fine di tradurre in
concrete iniziative le politiche scolastiche sul territorio, tenendo
conto delle determinazioni assunte dalle Autonomie Locali.
B) Coordinamento ai fini della distribuzione delle risorse economiche
Alla
luce del Titolo V della Costituzione e in funzione della sottoscrizione
dell'Accordo Quadro, in sede di Conferenza Unificata saranno avviati
gli approfondimenti relativi all'allocazione delle risorse finanziarie
destinate all'istruzione entro cui si esercitano le autonome competenze
del legislatore nazionale e di quello regionale e per individuate le
modalità con cui si articolerà il finanziamento della spesa pubblica
per l'istruzione affidata alla competenza legislativa concorrente
Stato-Regioni.
Si
avvierà, inoltre, sulla base di indicatori e dati rilevati a livello
nazionale, l'esame congiunto della distribuzione della spesa tra Stato,
Regioni, Enti locali e famiglie e la rilevazione dei costi e degli
impatti sulle condizioni di erogazione e di funzionamento del servizio
educativo di istruzione e
C) Coordinamento ai fini della definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni
Nell'ottica
dell'attuazione del Titolo V della Costituzione, l'Accordo Quadro tra
Stato e Regioni è volto, innanzi tutto, all'individuazione dei processi
e delle modalità per la definizione dei Livelli Essenziali delle
Prestazioni (LEP) e dei relativi standard
quali-quantitativi relativamente agli elementi giuridico-formali, ai
servizi primari e aggiuntivi e agli elementi e indicatori di
organizzazione, di funzionamento, di costo, di processo e prodotto
delle istituzioni scolastiche e formative.
Successivamente
alla formulazione delle ipotesi, le norme regolamentari per le modalità
di accertamento del rispetto dei LEP saranno oggetto di Intesa con la
Conferenza Permanente, affinché il servizio di istruzione e
In tale ambito, nell'Accordo Quadro, si individueranno le procedure per la predisposizione di un modello di
Ulteriori materie oggetto di
Altre
importanti questioni, correlate alla qualità del sistema educativo e
delle condizioni di erogazione del servizio di istruzione e
La messa in sicurezza degli edifici scolastici
Tra le materie di significativa rilevanza e urgenza rientra quella relativa alla messa in sicurezza degli edifici scolastici
per la quale è urgente definire il quadro delle responsabilità e degli
interventi finanziari, da quantificare e imputare nel bilancio dello
Stato e in quelli delle Autonomie Locali. Occorre a tal fine una vasta
azione di
Attuazione del Titolo V della Costituzione e ordinamenti scolastici
Ulteriori
questioni, particolarmente complesse, sono da affrontare in relazione
ai processi e alle procedure finalizzate all'attuazione del Titolo V,
parte seconda, della Costituzione che attengono sia alle materie che in
via prioritaria sono state individuate (distribuzione delle risorse professionali e delle risorse economiche, definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni), sia alle problematiche afferenti agli ordinamenti del sistema educativo, con particolare riferimento agli
interventi di rimodulazione dei tempi di attuazione del secondo ciclo
del sistema educativo, anche in considerazione della proroga di
ulteriori 18 mesi per apportare modificazioni ai decreti legislativi
attuativi della legge di delega 53/2003.
Le
Regioni, al fine di un approfondito esame del complesso delle materie e
nel rispetto delle competenze e responsabilità riconosciute ai vari
livelli di governo, sia nazionale che locale, prima dei passaggi
istituzionali in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento
e Bolzano e in Conferenza Unificata, ravvisano la necessità della
costituzione di appositi tavoli tecnici ai quali sembra opportuno
prevedere la partecipazione anche del Dipartimento Affari Regionali e
Autonomie Locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.