Master
Plan delle azioni
La
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 14 dicembre
In
data 12 luglio 2006 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha
approvato un documento nel quale ha individuato, quali criteri fondamentali,
che:
1)
l’ambito
territoriale di operatività costituisce elemento fondamentale per la
delimitazione dell’ambito delle competenze nazionali e regionali previste dalla
Costituzione;
2)
la
programmazione dell’offerta di istruzione e
3)
la
gestione regionale del servizio scolastico e formativo deve avvenire nel
rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e secondo criteri che ne
garantiscono l’unitarietà.
Sulla
base dei suddetti criteri, per ciò che riguarda la specifica dimensione della
gestione organizzativa del personale della scuola, la Conferenza ritiene che
possa essere assunta la seguente prospettiva:
a)
lo
stato giuridico ed economico rimangono oggetto di contrattazione
nazionale e decentrata;
b)
le
procedure di assegnazione del personale nel territorio di competenza sono
attuate dalle Regioni per ambiti provinciali;
c)
l’intero
processo di trasferimento di competenze alle Regioni dovrà essere caratterizzato
dalla valorizzazione delle relazioni sindacali.
Ai
fini della predisposizione delle condizioni necessarie al processo di attuazione
del titolo V della Costituzione, contestualmente allo sviluppo del dialogo con
le Regioni, lo Stato dovrebbe individuare all’interno dell’ordinamento vigente,
quale garanzia dell’unitarietà del
sistema educativo, le norme generali ed i principi fondamentali di riferimento
per la legislazione concorrente in materia di istruzione, nonché i livelli essenziali delle prestazioni
per l’istruzione e
Altro
aspetto importante è garantire alle Regioni la piena copertura degli oneri
connessi all’esercizio delle funzioni nuove.
Le
Regioni, nell’esercizio delle nuove competenze, dovranno porsi l’obiettivo di
dare attuazione alla prospettiva di sussidiarietà delineata dalla riforma del
Titolo V della Costituzione, riservando a se stesse le funzioni relative alla
programmazione, al monitoraggio e alla valutazione ed attribuendo i compiti di
gestione ai livelli territoriali più prossimi all’utenza, nel rispetto e nella
valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Dal
punto di vista concreto, il processo di trasferimento e le conseguenti forme di
riorganizzazione istituzionale potrebbero prevedere le seguenti fasi e modalità,
tutte improntate al principio del leale collaborazione:
1.
Proposta
condivisa tra le Regioni
relativamente all’oggetto, ai tempi, agli strumenti e alle modalità del
trasferimento, che dovranno essere graduali, nonché raccordate con i tempi, le
previsioni normative, le modalità organizzative e le specificità territoriali e
di assetto delle diverse Regioni.
In
particolare saranno esplicitati:
-
Oggetto:
delimitazione degli ambiti
interessati al trasferimento e individuazione degli oggetti: strutture amministrative
periferiche del MPI; personale docente ed ATA per i diversi ordini e gradi
scolastici; beni strumentali; risorse di funzionamento per le istituzioni
scolastiche e per le strutture amministrative; ecc. (la sentenza della Corte
Costituzionale n. 13/2004 è riferita alla distribuzione sul territorio del solo
di personale della scuola, ma da essa si deduce che il principio affermato vale
anche per le risorse destinate al funzionamento delle
scuole);
-
Tempi:
definizione del termine entro il quale l’operazione nel suo
complesso dovrà essere realizzata e delle regole
che consentano a ciascuna Regione di giungervi secondo le condizioni previste.
-
Strumenti: le Regioni dovranno approvare apposita
legge regionale e predisporre le condizioni
atte a garantire la continuità e l’efficacia del servizio (individuazione degli uffici
competenti, dei procedimenti per l’assegnazione del personale e delle risorse,
sistemi informativi e di monitoraggio e controllo, ecc.). Su tale insieme di
condizioni di carattere normativo ed organizzativo le Regioni ravvisano la
necessità di individuare un quadro condiviso di riferimenti e
orientamenti.
-
Modalità: la continuità dei processi sono
garantiti dalle seguenti condizioni:
§
la
dipendenza giuridico-economica del personale della scuola rimane allo Stato, con
attribuzione della dipendenza funzionale alle Regioni. Sulla questione sarà
comunque avviato un approfondimento.
§
per la fase transitoria potranno essere
concordate, tramite specifici Accordi
Territoriali, modalità di
collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero della Pubblica
Istruzione;
§
dovranno
essere individuati sistemi di
controllo sui livelli di spesa;
§
la
determinazione dell’organico complessivo del personale docente e il riparto alle
Regioni viene effettuato dallo Stato, sulla base di criteri
omogenei per tutto il
territorio nazionale,concordati in sede di Conferenza Unificata, con
apposito Accordo.
La
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha individuato la data del 1
settembre 2009 quale termine finale entro il quale le Regioni dovranno aver
completato la predisposizione delle condizioni per esercizio delle funzioni loro
attribuite dal Titolo V della Costituzione.
2.
Accordo quadro Stato-Regioni.
L’oggetto, le fasi e le modalità del processo di trasferimento e di
riorganizzazione istituzionale con la nuova allocazione delle competenze saranno
formalizzati in un apposito Accordo
Quadro Stato-
Regioni, definito in sede
di Conferenza Unificata.
3. Iniziativa dello
Stato per promuovere un’Intesa
con le Regioni in ordine alla individuazione dei criteri per la ripartizione del
personale e delle risorse tra le Regioni.
4.
Decreto ministeriale per ripartire tra le Regioni le risorse
complessive di personale ed economiche relative al sistema educativo di
istruzione e
5.Singole
Intese e Decreti di trasferimento (uno o più DPCM)
Roma
14 dicembre 2006